Sez. 2, Sentenza n. 629 del 08/03/1973 (Rv. 362726 - 01)
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VERSAMENTI PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL'INPS - AZIONE REVOCATORIA - ESPERIBILITA - EFFETTI - LIMITI.*
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VERSAMENTI PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL'INPS - AZIONE REVOCATORIA - ESPERIBILITA - EFFETTI - LIMITI.*
Nei confronti dell'INPS e esperibile l'Azione revocatoria fallimentare per versamenti di contributi assicurativi eseguiti dall'imprenditore fallito durante lo stato di insolvenza, senza che cio incida sui rapporti di Assicurazione obbligatoria fra il datore di lavoro, i lavoratori e l'istituto, il quale non e legittimato a revocare gli accreditamenti gia, effettuati, importando l'Azione la sola inefficacia, rispetto ai terzi creditori del fallito - entro i limiti dell'effettivo pregiudizio cui costoro risultano esposti, dei negozi solutori dell'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'INPS.*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 47, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 16, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)