Sez. 1, Sentenza n. 3603 del 19/10/1976 (Rv. 382349 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - REVOCABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - REVOCABILITA.*
Sono revocabili, a norma dell'art 67 legge fallimentare, concorrendone i presupposti, i pagamenti di contributi assicurativi eseguiti dal datore di lavoro successivamente fallito, senza che cio incida sui rapporti di Assicurazione obbligatoria fra il datore di lavoro, i lavoratori e l'istituto e spiegando rilievo il carattere pubblicistico di tale obbligazione solo in Sede di ripartizione dell'attivo. (Conf 486/73, mass n 362493; (Conf 629/73, mass n 362726).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)