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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8043 del 22/04/2020 (Rv. 657582 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI | Accertamento incidentale circa l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale "inter alios" - Fatto storico costitutivo della domanda dell'attore - Rilevanza di tale accertamento incidentale ai fini della competenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di competenza del tribunale delle imprese riguardo all'accertamento incidentale della risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali.
Stato
decisa il 2020-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657582-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI

Qualora l'attore deduca in giudizio, come fatto storico costitutivo della propria domanda nei confronti del convenuto, l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia di un negozio "inter alios" senza evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto; pertanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio, deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza per materia del tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 168 del 2003 relativamente a una causa nella quale l'attore, cedente di partecipazioni sociali, aveva dedotto, senza coinvolgere nel giudizio il cessionario, la risoluzione della cessione - da accertare, dunque, in via meramente incidentale - quale fatto presupposto della risoluzione dell'obbligazione di rilasciare al convenuto un complesso immobiliare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)