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Sez. 2, Sentenza n. 2175 del 11/03/1997 (Rv. 502959 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento necessario e facoltativo - Rapporto giuridico incidente sulla competenza - Autonoma domanda di accertamento di tale rapporto - Natura dell'accertamento - Decisione di merito - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502959-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'accertamento meramente incidentale è solo quello che si riferisce ad un punto o ad una questione pregiudiziale costituente esclusivamente un presupposto logico della decisione della controversia da verificare ed accertare senza efficacia di giudicato ed in nessun caso, quindi, può essere considerato tale quando verte su una questione che, per quanto logicamente strumentale alla decisione di una domanda, sia stata anche oggetto di una domanda autonomamente proposta per il soddisfacimento di uno specifico e diverso interesse di parte e sulla quale, quindi, per il principio dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice aveva, comunque, il dovere di pronunciarsi; ne consegue che, anche se espressamente compiuto dal giudice in funzione meramente strumentale alla decisione sulla competenza, deve ritenersi che l'accertamento sulla manifesta infondatezza di una domanda di competenza di un giudice ordinario congiuntamente proposta ad una domanda relativa ad una controversia oggetto di clausola compromissoria per arbitrato rituale, dia comunque luogo, se vi è anche un interesse concreto della parte sulla domanda pregiudiziale, ad una autonoma pronuncia di merito, consentendo così l'appello, ai sensi dell'art. 43 cod. proc. civ., della sentenza di incompetenza che il giudice adito, ritenendo manifestamente infondata la prima domanda e perciò escludendone la " vis atractiva", abbia pronunciato in virtù della clausola compromissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)