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Sez. 3 - , Ordinanza n. 11101 del 27/04/2023 (Rv. 667791 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO | Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo in favore degli eredi legittimi - Premorienza di uno dei beneficiari allo stipulante - Acquisto del diritto da parte dei suoi eredi - Misura - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667791-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).

Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1412 com. 2, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1919

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)