Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 03)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO | Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Premorienza di uno degli eredi del contraente – Conseguenze – Trasmissibilità agli eredi del beneficiario premorto.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1412 com. 2, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1921, Cod. Civ. art. 1923
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)