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Sez. L - , Sentenza n. 6134 del 24/02/2022 (Rv. 663996 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Lavoratori dello spettacolo - Obblighi contributivi - Patto di esclusiva - Riconducibilità alla base imponibile - Ragioni. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663996-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di obblighi contributivi per i lavoratori dello spettacolo, i compensi pattuiti in forza di un patto di esclusiva vanno considerati quale reddito di lavoro, ed inclusi nella determinazione della base imponibile ai fini contributivi, trattandosi di compensi dovuti a titolo di corrispettivo di una obbligazione di non facere che inerisce al rapporto di lavoro e che, peraltro, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione dalla base imponibile previste dall'art. 12, comma 4, della l. n. 153 del 1969.

Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)