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Sez. 5, Sentenza n. 3758 del 25/02/2015 (Rv. 634562 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Amministratore dimissionario - Patto di non concorrenza - Compenso - Deducibilità - Applicazione del principio di cassa e non di competenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634562-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema d'imposte sul reddito d'impresa, i compensi spettanti all'ex-amministratore di una società di capitali per il periodo successivo alla cessazione della carica, in virtù del patto di non concorrenza, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti in virtù del principio di cassa ai sensi dell'art. 62 (ora 95) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga al generale principio di competenza, trattandosi di somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto in virtù di un patto autonomo, ma pur sempre ad esso funzionalmente collegato, come confermato dall'art. 16 (ora 17) per i redditi di lavoro dipendenti, a cui sono assimilati gli emolumenti degli amministratori.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)