diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3780 del 23/02/2005 (Rv. 583279 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Banca - Negoziazione di assegni circolari - Previa verifica della eventuale presenza di alterazioni - Obbligo - Fondamento - Portata.
Stato
decisa il 2005-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583279-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Il cassiere della banca trattaria, cui sia presentato per l'incasso un assegno circolare, è tenuto, prima di procedere alla negoziazione dello stesso, alla stregua del criterio di diligenza fissato dall'art. 1176 cod. civ., a verificare, attraverso l'esame in controluce dell'assegno, la eventuale presenza di alterazioni consistenti nella modifica della continuità cromatica del titolo ovvero nella diminuzione della consistenza del supporto cartaceo o in anomali discostamenti dalle prassi comunemente seguite nella compilazione del titolo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)