Sez. 1, Sentenza n. 3780 del 23/02/2005 (Rv. 583279 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Banca - Negoziazione di assegni circolari - Previa verifica della eventuale presenza di alterazioni - Obbligo - Fondamento - Portata.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Il cassiere della banca trattaria, cui sia presentato per l'incasso un assegno circolare, è tenuto, prima di procedere alla negoziazione dello stesso, alla stregua del criterio di diligenza fissato dall'art. 1176 cod. civ., a verificare, attraverso l'esame in controluce dell'assegno, la eventuale presenza di alterazioni consistenti nella modifica della continuità cromatica del titolo ovvero nella diminuzione della consistenza del supporto cartaceo o in anomali discostamenti dalle prassi comunemente seguite nella compilazione del titolo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)