Sez. 1, Sentenza n. 18723 del 06/09/2007 (Rv. 598998 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Banca - Negoziazione di assegni bancari - Firma illeggibile - Sospensione del pagamento e convocazione di uno dei cointestatari - Legittimità - Responsabilità nei confronti del prenditore - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Non viola l'obbligo di diligenza fissato dall'art. 1176 cod. civ. e non incorre in responsabilità nei confronti del prenditore la banca trattaria che, a fronte della presentazione di un assegno recante firma illeggibile, convochi uno solo dei cointestatari del conto corrente, poiché la difformità della firma eseguo a quella depositata legittima la sospensione del pagamento e lo svolgimento dei necessari accertamenti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la convocazione del primo dei titolari del conto, che ha poi proceduto al riconoscimento, ritenendo ininfluente, nei confronti del prenditore, l'omessa convocazione dell'altro cointestatario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)