Sez. 2, Sentenza n. 29349 del 15/03/2023 Ud. (dep. 06/07/2023) Rv. 284936 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Giudizio di appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Trattazione orale a seguito di richiesta della parte civile - Omesso avviso ai difensori di fiducia dell’imputato - Nullità assoluta - Presenza di difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)