Sez. 5, Sentenza n. 16411 del 21/03/2025 Ud. (dep. 30/04/2025) Rv. 287828-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Giudizio di appello - Disciplina emergenziale pandemica - Trattazione orale a seguito di richiesta della parte civile - Omesso avviso al difensore di fiducia dell’imputato - Nullità assoluta - Presenza di difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della trattazione orale del giudizio disposta su richiesta di altra parte processuale, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7, Legge 23/02/2024 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)