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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22320 del 25/09/2017 (Rv. 645723 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione a mezzo PEC, ex art. 3 bis della legge n. 53 del 1994, di un atto del processo ad un legale - Onere del destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645723-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 11, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 1, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 2, Legge 22/02/2010 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)