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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3965 del 18/02/2020 (Rv. 656990 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Notificazione o comunicazione al difensore - Invio tramite P.E.C. - Mancata consegna - Imputabilità o meno al destinatario - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656990-01

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE

La mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.) produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso, le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo, attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20, Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 1, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 2, Legge 22/02/2010 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)