Sez. L, Sentenza n. 6198 del 20/06/1990 (Rv. 467867 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA RETRIBUITA PER STATO PATOLOGICO IMMEDIATAMENTE MIGLIORABILE CON TERAPIA IDROTERMALE - DIRITTO DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA RETRIBUITA PER STATO PATOLOGICO IMMEDIATAMENTE MIGLIORABILE CON TERAPIA IDROTERMALE - DIRITTO DEL LAVORATORE.*
Secondo la previsione dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983 n. 638, convertito in legge n. 638 del 1983, il lavoratore dipendente privato ha diritto di assentarsi dal lavoro e di ricevere la retribuzione, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., quando, nel concorso delle altre condizioni, è affetto da uno stato patologico che, senza rendere impossibile la prestazione lavorativa, è suscettibile di miglioramento immediato con la sottoposizione a terapia idrotermale, secondo un giudizio di ragionevole probabilità scientifica. (V 6248/88, mass n 460594; (V 5634/88, mass n 460182).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)