Sez. U, Sentenza n. 5634 del 17/10/1988 (Rv. 460182 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CURE IDROTERMALI - IDENTITÀ DI TRATTAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CURE IDROTERMALI - IDENTITÀ DI TRATTAMENTO.*
L'assenza dal lavoro del dipendente privato, per fruire, fuori delle ferie annuali, di cure idrotermali, alle condizioni e nei limiti dettati sia dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982 n. 526, sia dallo art. 13 della legge 11 novembre 1983 n. 638, di conversione, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, è soggetta alla tutela contemplata dall'art. 2110 cod. civ., con il conseguenziale diritto al relativo trattamento economico, in quanto configura una fattispecie legale di impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, la quale è riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non imputabile, ed è altresì legata, mediante un nesso di causalità mediato ed indiretto, ad uno stato patologico abbisognante di quelle cure, per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative (nella specie, la C.S. ha affermato l'enunciato principio con riguardo ad impiegato di istituto di credito). (Conf 2206/88, mass n 458029; (Conf 7292/87, mass n 455375; (contra 784/88, mass n 457192; (contra 7279/87, mass n 455371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)