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Sez. 1, Sentenza n. 2363 del 13/06/1975 (Rv. 376214 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - DIVISIONE DI UN FONDO - INCLUSIONE DEI RELATIVI FABBRICATI - QUESTIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376214-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - DIVISIONE DI UN FONDO - INCLUSIONE DEI RELATIVI FABBRICATI - QUESTIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - SUSSISTENZA.*

La questione se un atto di divisione di un fondo comprenda i fabbricati che vi insistono, insorta davanti alla commissione provinciale delle imposte in Sede di valutazione, deve essere trasmessa - previa sospensione del procedimento di valutazione alla Sezione di diritto della stessa commissione, in quanto la sua risoluzione implica la risoluzione della questione di diritto dell'applicabilita della presunzione di cui all'art 47 della legge di registro in relazione alle norme del codice civile (art 934), e alla idoneita della prova offerta per superarla. Infatti la presunzione dell'art 47 cit - secondo cui nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso si intendono trasferite col terreno anche le costruzioni che vi insistono, salvo la prova contraria da darsi con atto scritto di data certa - si ricollega al principio civilistico dell'accessione immobiliare. (V 821/72, mass n 356999).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 47 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)