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Sez. U, Sentenza n. 821 del 18/03/1972 (Rv. 356999 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI VENDITA DELLE PERTINENZE - CASI DI ESCLUSIONE, PER DISPOSIZIONE DI LEGGE, DEI PRINCIPI SULL'ACCESSIONE - INAPPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356999-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI VENDITA DELLE PERTINENZE - CASI DI ESCLUSIONE, PER DISPOSIZIONE DI LEGGE, DEI PRINCIPI SULL'ACCESSIONE - INAPPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE.*

La presunzione stabilita dall'art 47 della legge di registro, secondo cui nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso si intendono trasferiti insieme col terreno anche le costruzioni che vi insistono, salva la prova contraria da darsi con atto scritto di data certa, che gli immobili sono pervenuti da altri ovvero che appartengono ad altri, si ricollega al principio civilistico dell'accessione immobiliare, secondo cui ogni piantagione costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. La presunzione stabilita dalla norma fiscale peraltro non si applica allorquando per specifiche Disposizioni (come ad esempio per i beni demaniali o patrimoniali indisponibili) si debba escludere la applicabilita dei principi sulla accessione secondo le regole del diritto privato. (V 1851'70, mass n 347841).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)