Sez. 3, Sentenza n. 336 del 02/02/1973 (Rv. 362269 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA DOPO LA SCOPERTA DEI VIZI - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE - FONDAMENTO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA DOPO LA SCOPERTA DEI VIZI - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE - FONDAMENTO.*
La preclusione dell'Azione di risoluzione per vizi della cosa venduta nella quale incorre il compratore che abbia utilizzato la cosa e da ricondurre alla volonta, da parte sua, di accettare la cosa, nonostante la presenza dei vizi, piuttosto che alla impossibilita obiettiva di ripristinare la situazione nella quale le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto. (Conf 1535/70, mass n 347389; 68/69, mass n 337910).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)