Sez. 3, Sentenza n. 68 del 15/01/1969 (Rv. 337910 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE- FONDAMENTO.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE- FONDAMENTO.*
La preclusione dell'Azione di risoluzione, nella quale incorre il compratore che abbia utilizzato, alienato o trasformato la cosa venduta, piuttosto che alla impossibilita obiettiva di ripristinare la situazione nella quale le parti si trovavano al momento del contratto, e da ricondursi alla volonta dell'acquirente di accettare la res vendita nonostante la presenza dei vizi. Di tale volonta, infatti, costituisce una non equivoca dimostrazione quello specifico comportamento, che e incompatibile con l'intenzione di provocare lo scioglimento del vincolo. (V 1780-66, massima n 323472 1323-63 1136-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)