Sez. 2 - , Sentenza n. 10162 del 10/11/2020 Ud. (dep. 16/03/2021) Rv. 280770 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Sospensione del processo per assenza dell'imputato - Mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Conseguenze.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)