Sez. 5 - , Sentenza n. 37185 del 01/07/2019 Ud. (dep. 05/09/2019) Rv. 277339 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Mancanza delle condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Celebrazione del processo - Conseguenze - Nullità della sentenza – Configurabilità - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
La celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., determina, in virtù dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, avendo la sentenza di appello riconosciuto che il tribunale aveva violato gli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. ma ritenuto la nullità in questione a regime intermedio e come tale sanata, in quanto non eccepita immediatamente dal difensore, ex art. 178, lett c) cod. proc. pen).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)