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Sez. 5 - , Sentenza n. 24894 del 06/12/2016 (Rv. 641746 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 – Scadenza del piano particolareggiato - Inapplicabilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641746-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'incentivo di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, norma di stretta interpretazione, la cui "ratio" è quella di diminuire il costo di prima edificazione come "contropartita" per l'adempimento di prescrizioni che scaturiscono dagli oneri contemplati dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa, esige che l'attività edilizia privata s'inserisca nella realizzazione di un concomitante interesse pubblico all'edificazione, sicché non può essere riconosciuto ove il piano particolareggiato abbia perso efficacia, pur essendo rimasto in vigore l'obbligo di osservare, nelle costruzioni di nuovi edifici, gli allineamenti e le prescrizioni di zona dallo stesso stabiliti, quali standards urbanistici permanenti, atteso che il contribuente non è tenuto ad adempiere alcun obbligo di edificazione immediatamente impegnativo ed obbligatorio e, quindi, a sopportare alcun costo aggiuntivo.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)