Sez. 5, Sentenza n. 7046 del 26/03/2014 (Rv. 629939 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Art. 5 della legge n. 168 del 1982 - Immobile compreso in un piano di recupero - Trasferimento del bene o esecuzione del restauro dopo la scadenza del piano - Esclusione del beneficio fiscale - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
L'agevolazione fiscale di cui all'art. 5, primo comma, della 1egge 22 aprile 1982, n. 168, è subordinata alla contemporanea presenza di due condizioni, di carattere generale, consistenti nell'essere gli immobili trasferiti già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio (di iniziativa pubblica o privata, purché convenzionato) ex art. 27 e ss. della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nella realizzazione degli interventi di recupero da parte dei loro acquirenti. Ne consegue che il beneficio può essere riconosciuto - attesa anche la natura delle norme agevolatrici, di stretta interpretazione - solo se la ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano indicato all'atto del trasferimento e non quando l'immobile, incluso nelle zone di recupero, sia restaurato o addirittura alienato dopo la scadenza del termine per l'esecuzione del piano, ormai inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 17, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5, Legge 17/02/1992 num. 179 art. 14 com. 1, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 com. 8 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)