Sez. 6, Sentenza n. 40169 del 09/11/2010 Cc. (dep. 15/11/2010) Rv. 248931 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rito camerale prescritto ai sensi dell'art. 704, comma secondo, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta in relazione agli artt. 3, 11, 24, 111 e 117 Cost., della previsione del rito camerale per il procedimento di estradizione a norma dell'art. 704, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che la garanzia del controllo giurisdizionale non è finalizzata a decidere della colpevolezza dell'estradando, ma semplicemente in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo alla giurisdizione dello Stato richiedente, ove si svolgerà il relativo processo di cognizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)