Sez. 6, Sentenza n. 40859 del 02/10/2001 Cc. (dep. 15/11/2001) Rv. 220319 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere istruttorio della Corte di appello ai sensi dell'art. 704, comma 2, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per pretesa violazione dell'art. 111, secondo comma Cost., della disposizione ci sui all'art. 704, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il potere istruttorio di cui è titolare la Corte di appello nell'ambito della procedura estradizionale non comporta alcuna lesione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice, ma è finalizzata a garantire al massimo la posizione dell'estradando.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)