Sez. 6, Ordinanza n. 1486 del 03/07/1969 Cc. (dep. 12/09/1969) Rv. 112858 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - ALLE PARTI - DEPOSITO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ED AVVISO -NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA ALL'IMPUTATO ED AL DIFENSORE NOMINATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE -IRRILEVANZA DI TALE SECONDA NOTIFICAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - ALLE PARTI - DEPOSITO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ED AVVISO -NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA ALL'IMPUTATO ED AL DIFENSORE NOMINATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE -IRRILEVANZA DI TALE SECONDA NOTIFICAZIONE.*
La norma, contenuta nell'art 151, terzo comma, cod proc pen, la quale dispone che la notificazione spetta 'alle parti private che possono impugnarè, 'al difensore che abbia proposto l'impugnazioné ed 'al difensore che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione d'impugnazioné, ha carattere tassativo, si che, ove la cancelleria faccia notificare l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in udienza sia all'imputato che ha gia proposto appello, sia al difensore nominato dall'appellante in un momento successivo, tale seconda notificazione e del tutto irrilevante, talche i termini per la presentazione dei motivi decorrono dal giorno in cui sia stata eseguita la notificazione all'imputato. (V 109816, 109811, 109744, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)