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Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 21/03/1975 Ud. (dep. 15/03/1976) Rv. 132781 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE A DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NON E DOVUTA - ONERE DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1975-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132781-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE A DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NON E DOVUTA - ONERE DELL'IMPUTATO.*

La notificazione dell'avviso di deposito della sentenza pronunciata in dibattimento non spetta al difensore che sia stato nominato dall'imputato in un momento successivo alla dichiarazione di impugnazione. Dispone, infatti, l'art 151 comma terzo cod proc pen che la notificazione del detto avviso spetta 'alle parti privatè che possono impugnare, 'al difensore che abbia proposto l'impugnazioné e 'al difensore che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazioné. Grava percio sull'imputato, in caso di revoca della nomina del difensore designato e di altro difensore, l'Onere di prendere i necessari contatti col nuovo difensore e curare che il mandato relativo alla tempestiva presentazione dei motivi non enunciati contestualmente alla dichiarazione venga assolto. (Conf mass n 129858; (V mass n 112858; (V mass n 103941).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)