Sez. 5, Sentenza n. 9219 del 21/04/2011 (Rv. 617612 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conciliazione giudiziale rateale ex art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Versamento della prima rata concordata e garanzia sull'importo delle rate successive - Necessità ai fini dell'estinzione del processo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
La conciliazione giudiziale rateale, prevista dall'art. 48, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive; in mancanza, non si verifica l'estinzione del processo tributario per cassazione della materia del contendere, prevista dall'art. 66, comma 1, del citato d.lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)