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Sez. L, Sentenza n. 1208 del 18/02/1980 (Rv. 404703 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - RIASSUNZIONE O INDENNITA SOSTITUTIVA EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - OBBLIGAZIONI DELL'IMPRENDITORE - CARATTERE ESAURITIVO.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404703-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - RIASSUNZIONE O INDENNITA SOSTITUTIVA EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - OBBLIGAZIONI DELL'IMPRENDITORE - CARATTERE ESAURITIVO.*

A norma dell'art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604 le obbligazioni della riassunzione o dell'indennita sostitutiva, nella misura massima di dodici mensilita, da ridursi alla meta quando si tratti di azienda con meno di sessanta dipendenti, poste a carico dello imprenditore per il caso di licenziamento ingiustificato esauriscono il regime risarcitorio conseguente all'accertata illegittimita del licenziamento. (Conf 2450/72, mass n 359913).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)