Sez. 2, Sentenza n. 2450 del 15/07/1972 (Rv. 359913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
Secondo l'art 8 legge 15 luglio 1966 n 604 le obbligazioni (riassunzioni nel posto di lavoro od indennita sostitutiva) poste a carico dell'imprenditore per il caso di licenziamento ingiustificato esauriscono il regime risarcitorio conseguente all'accertata illegittimita del licenziamento. (V 1276'71, mass n 351449).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)