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Sez. 2, Sentenza n. 2450 del 15/07/1972 (Rv. 359913 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1972-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359913-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*

Secondo l'art 8 legge 15 luglio 1966 n 604 le obbligazioni (riassunzioni nel posto di lavoro od indennita sostitutiva) poste a carico dell'imprenditore per il caso di licenziamento ingiustificato esauriscono il regime risarcitorio conseguente all'accertata illegittimita del licenziamento. (V 1276'71, mass n 351449).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)