Sez. 1, Sentenza n. 6048 del 16/11/1981 (Rv. 416840 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - APPALTO A CORRISPETTIVO VARIABILE - TRIBUTO NON DOVUTO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - APPALTO A CORRISPETTIVO VARIABILE - TRIBUTO NON DOVUTO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*
In tema d'imposta di registro su contratto di appalto a corrispettivo variabile, nel vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, e con riguardo all'Azione del contribuente per la ripetizione del tributo che assuma indebitamente pagato, la prescrizione triennale decorre dalla data dell'accertamento definitivo del valore dell'appalto solo per le pretese dirette al recupero dell'imposta pagata in eccedenza rispetto a tale imponibile definitivo, a norma dell'art. 137 di detto decreto, e non anche, pertanto, con riguardo alle pretese rivolte a negare la legittimità dell'imposizione, come nel caso d'invocazione di una norma di esenzione od agevolazione, per le quali resta applicabile il principio generale della data della registrazione del contratto, quale "dies a quo" dell'indicata prescrizione, ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto. (Conf 6216/80, mass n 409943).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)