Sez. L, Sentenza n. 2332 del 11/04/1984 (Rv. 434367 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DIRITTO DEGLI ISCRITTI A PERCEPIRE GLI INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE - MOMENTO DI DECORRENZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DIRITTO DEGLI ISCRITTI A PERCEPIRE GLI INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE - MOMENTO DI DECORRENZA - LIMITI.*
La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione dal servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento dalla cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento dell'indennità ed è articolata in vari stadi, che - con gli adattamenti connessi alla natura strutturale e funzionale del fondo - sono modellati su quelli relativi all'impegno della spesa, alla liquidazione, all'ordinazione ed al pagamento dei debiti dello stato. Ne consegue - rilevata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 269 e 270 del R.d. 23 maggio 1924 n. 827 - che, finché detta procedura non sia esaurita, non sussiste per gli iscritti il diritto a percepire interessi, salva l'eventuale dimostrazione, da parte degli iscritti medesimi, dell'ingiustificatezza del ritardo nello svolgimento della procedura stessa. (V 7000/82, mass n 424665; (V 4140/82, mass n 422120; (V 381/81, mass n 410847; (V 375/81, mass n 416840; (V 1347/79, mass n 397621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 269, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)