Sez. L, Sentenza n. 4965 del 21/08/1981 (Rv. 415739 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA INFERIORE A QUELLA DEMANDATA - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA ESECUTIVA FONTE DELL'ESEGUITO PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA INFERIORE A QUELLA DEMANDATA - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA ESECUTIVA FONTE DELL'ESEGUITO PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'accettazione del pagamento di una somma inferiore a quella domandata non importa acquiescenza alla sentenza esecutiva in virtù della quale tale pagamento sia stato eseguito, non essendo incompatibile con la volontà di proporre impugnazione per conseguire l'integrale accoglimento della domanda, salvo che si dimostri che detta minor somma è stata riscossa a saldo di tutte le partite in contestazione. (Conf. 4858/79, mass. N. 401470; (Conf. 3187/69, mass. N. 343176).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)