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Sez. 3, Sentenza n. 4858 del 21/09/1979 (Rv. 401470 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RICHIESTA E CONSEGUIMENTO, AD OPERA DELLA PARTE PARZIALMENTE VITTORIOSA, DEL PAGAMENTO DEL CREDITO NELLA MISURA RICONOSCIUTA DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RINUNCIA TACITA AL CONSEGUIMENTO ALLA PARTE RESIDUA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401470-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RICHIESTA E CONSEGUIMENTO, AD OPERA DELLA PARTE PARZIALMENTE VITTORIOSA, DEL PAGAMENTO DEL CREDITO NELLA MISURA RICONOSCIUTA DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RINUNCIA TACITA AL CONSEGUIMENTO ALLA PARTE RESIDUA - ESCLUSIONE.*

Il comportamento di colui che, parzialmente vittorioso nel giudizio di appello, abbia preteso e conseguito dalla controparte il pagamento del credito riconosciutogli dalla sentenza pronunciata in tale giudizio, rilasciando quietanza senza ulteriori specificazioni, non costituisce acquiescenza tacita, non essendo incompatibile con la volonta di ottenere, attraverso il giudizio di Cassazione, il riconoscimento del diritto al maggior credito vantato. (Conf 1091/75, mass n 374511; (Conf 542/75, mass n 373846; (Conf 2031/71, mass n 352682; (Conf 3187/69, mass n 343176; (Conf 1061/69, mass n 339551).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)