Sez. U, Sentenza n. 742 del 04/02/1985 (Rv. 438954 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEL MAGISTRATO COLPITO DA SANZIONE PIÙ GRAVE DELLO AMMONIMENTO - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEL MAGISTRATO COLPITO DA SANZIONE PIÙ GRAVE DELLO AMMONIMENTO - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Al fine del trasferimento d'ufficio del magistrato, nei cui confronti venga irrogata una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento (art. 21 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511), lo accertamento del presupposto di tale sanzione accessoria, consistente in una situazione in atto che non renda possibile al magistrato medesimo di continuare ad esercitare le sue funzioni nella stessa Sede, senza pregiudizio del prestigio dell'ordine giudiziario, integra un'indagine di fatto, riservata alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, e non sindacabile in Sede di legittimità, in quanto congruamente e correttamente motivata. (V 6377/83).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)