Sez. L, Sentenza n. 2220 del 28/03/1986 (Rv. 445376 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - DISCIPLINA EX ART. 206 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PORTATA GENERALE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - DISCIPLINA EX ART. 206 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PORTATA GENERALE - CONSEGUENZE.*
La disciplina dettata dall'art. 206 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 agli effetti dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ha una portata generale e va estesa ad ogni Forma di Assicurazione obbligatoria, giacché, stante il sistema dei contributi unificati in agricoltura di cui al R.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche, non è possibile considerare uno stesso soggetto lavoratore industriale agli effetti dell'Assicurazione antinfortunistica e lavoratore agricolo agli effetti delle altre forme di Assicurazione obbligatoria. (Conf 1051/84, mass n 433216).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Regio Decr. Legge 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)