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Sez. 5 - , Ordinanza n. 37985 del 28/12/2022 (Rv. 666597 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Beni-indice di capacità contributiva - Intestazione a terzi - Presunzione legale di disponibilità in capo al contribuente - Onere ed oggetto della prova contraria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666597-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

Ai fini dell'accertamento dei redditi con metodo sintetico, la formale intestazione a terzi dei beni-indice non rende di per sé inoperante la presunzione legale di capacità contributiva, ove la concreta posizione dei terzi intestatari (come il coniuge fiscalmente a carico o una società a base ristretta) consenta di riferire l'effettiva disponibilità di detti beni in capo al contribuente, sul quale incombe, di conseguenza, l'onere della prova contraria dell'inesistenza in concreto dei qualificati vincoli familiari o societari posti a fondamento dell'accertamento presuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la rilevanza dell'intestazione di un cespite, ai fini dell'accertamento del reddito, sulla base della non riferibilità di esso alla contribuente che lo aveva acquistato in qualità di "trustee" - peraltro destinandolo a casa di abitazione per sé e la propria famiglia - senza compiere alcun accertamento in merito al sostenimento della spesa per l'acquisto e alla disponibilità dell'immobile).

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)