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Sez. 5, Ordinanza n. 2746 del 30/01/2024 (Rv. 670209-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio tributario - Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Valutazione della prova in coerenza con la normativa tributaria sostanziale - Presunzioni legali - Compatibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670209-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 31/08/2022 num. 130 art. 6, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)