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Sez. 2, Sentenza n. 3210 del 06/06/1979 (Rv. 399580 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - SERVITU APPARENTE DI PASSAGGIO - COSTITUZIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ATTUALE CODICE CIVILE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399580-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - SERVITU APPARENTE DI PASSAGGIO - COSTITUZIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ATTUALE CODICE CIVILE - NECESSITA.*

Una servitu apparente di passaggio puo ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia solo quando la cessazione della appartenenza dei due fondi all'originario unico proprietario si sia verificata dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice civile. Infatti, l'art 1061, che ha ammesso questo modo di Costituzione anche per le servitu discontinue, tra le quali rientra quella di passaggio, ha carattere innovativo, per cui non e applicabile retroattivamente a situazioni esauritesi quando era ancora in vigore l'art 629 del codice del 1865, per il quale potevano costituirsi per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitu continue ed apparenti. (Conf 2575/76, mass n 381372).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. Abrog. art. 617, Cod. Civ. Abrog. art. 629, Cod. Civ. Abrog. art. 630

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)