Sez. 2, Sentenza n. 2575 del 08/07/1976 (Rv. 381372 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - SERVITU APPARENTE DI PASSAGGIO - COSTITUZIONE SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELL'ATTUALE CODICE CIVILE - NECESSITA.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - SERVITU APPARENTE DI PASSAGGIO - COSTITUZIONE SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELL'ATTUALE CODICE CIVILE - NECESSITA.*
Una servitu apparente di passaggio puo ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia solo quando la cessazione della appartenenza dei due fondi all'originario unico proprietario si sia verificata dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice civile (artt 1061 e 1062); il codice civile del 1865, infatti, non prevedeva detto modo di Costituzione, con riguardo a tutte le servitu discontinue, ancorche apparenti. (V 837/73, mass n 363130; (V 1986/69, mass n 341192; (V 105/47).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. Abrog. art. 617, Cod. Civ. Abrog. art. 630
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)