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Sez. 2, Sentenza n. 9508 del 06/05/2005 (Rv. 581195 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - IN GENERE | Incapacità naturale del testatore - Prova - Onere - Soggetti gravati - Necessità di distinguere fra incapacità permanente e temporanea - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581195-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - IN GENERE

In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, costituisce onere, posto a carico di chi quello stato d'incapacità assume, provare che il testamento fu redatto in un momento d'incapacità di intendere e di volere del testatore, mentre, quando risulti lo stato di incapacità permanente di quest'ultimo, incombe a colui che faccia valere il testamento dimostrare che la redazione è avvenuta in un intervallo di lucidità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)