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Sez. 2, Sentenza n. 9081 del 15/04/2010 (Rv. 612340 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - IN GENERE | Stato d'incapacità del testatore - Nozione e contenuto - Prova - Onere - Soggetto gravato.
Stato
decisa il 2010-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612340-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - IN GENERE

L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)