Sez. 3, Sentenza n. 2681 del 28/09/1971 (Rv. 353839 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SPECIFICAZIONE DELL'AMMONTARE DI ESSO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SPECIFICAZIONE DELL'AMMONTARE DI ESSO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
L'ammontare della svalutazione monetaria deve essere ben specificata nella sua quantificazione affinche possa desumersene l'incidenza rispetto all'importo del debito di valore costituente la base del danno risarcibile. Cio perche sia il creditore sia il danneggiato (a seconda che si versi, rispettivamente, nel campo dell'adempimento contrattuale o in quello del fatto illecito) debbono essere posti in grado di conoscere quanto dal giudice e stato liquidato per la sopravvenuta svalutazione monetaria, al fine di poter esaminare se il loro buon diritto al riguardo sia stato rispettato oppure violato, per derivarne, in tale ultimo caso, la possibilita di tutela mediante un'ulteriore richiesta di controllo in Sede giurisdizionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)