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Sez. 3, Sentenza n. 4463 del 25/11/1976 (Rv. 383186 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMONTARE RELATIVO - SPECIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383186-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMONTARE RELATIVO - SPECIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA.*

In tema di liquidazione dei danni, l'ammontare di quanto riconosciuto a titolo di svalutazione monetaria deve essere dal giudice specificato, affinche possa desumersene l'incidenza rispetto al debito di valore costituente la base del danno risarcibile. (Conf 2681/71, mass n 353839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)