Sez. 1, Sentenza n. 2775 del 16/01/1998 Ud. (dep. 04/03/1998) Rv. 210000 - 01
ARMI - IN GENERE | Trasferimento - Omessa denuncia - È reato permanente - Conseguenze.
ARMI - IN GENERE
L'oggettività giuridica del reato di omessa denuncia del reato previsto dagli artt. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e 58 del relativo regolamento di esecuzione è identificabile nell'esigenza di rendere noto all'autorità di p.s. il luogo in cui sono detenute le armi, in modo da consentire i necessari controlli. Ne discende che la denuncia di trasferimento delle armi, proprio perché indispensabile a soddisfare l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell'atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l'obbligato non abbia comunicato all'autorità la nuova località in cui l'arma è stata trasferita: correlativamente, la consumazione del reato ha inizio con l'omessa denuncia e cessa soltanto quando, con il venir meno dell'inerzia del soggetto, sia eliminata la situazione antigiuridica attraverso l'esecuzione del comportamento prescritto dalla legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)