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Sez. 1, Sentenza n. 10813 del 25/09/1995 Ud. (dep. 31/10/1995) Rv. 202670 - 01

Armi - In genere | Trasferimento di armi da un luogo all'altro dello Stato - Ripetizione della denuncia all'autorità di P.S. - Necessità - Trasferimento nella medesima circoscrizione del medesimo ufficio di P.S. - Ripetizione della denuncia - Necessità.
Stato
decisa il 1995-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202670-01

Armi - In genere

In caso di trasferimento di armi, munizioni o materie esplodenti da un luogo all'altro del territorio dello Stato, il detentore è tenuto a ripetere la denuncia, di cui all'art. 38 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, nella località ove detto materiale è stato trasportato, come previsto dall'art. 58 del regolamento di esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773. Tale obbligo di ripetizione della denuncia sussiste anche nel caso in cui il trasferimento di armi, munizioni o materie esplodenti si svolga nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., e ciò al fine di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere in qualsiasi momento certezza del luogo ove le armi e gli altri materiali sono detenuti per effettuare, di conseguenza, i necessari controlli.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)