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Sez. U, Sentenza n. 2553 del 06/08/1971 (Rv. 353616 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI - COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1971-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353616-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI - COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.*

La giurisdizione in ordine alle controversie relative alla regolarita delle operazioni per le elezioni dei consigli regionali e devoluta al consiglio di stato, in quanto a norma dell'art 19 della legge 17 febbraio 1968, n 108, per i ricorsi in materia di operazioni elettorali regionali si applicano le norme della legge 23 dicembre 1966, n 1147, e giacche a seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale di queste norme relative alle Sezioni elettorali dei tribunali amministrativi la giurisdizione in materia di regolarita delle operazioni elettorali, riguardando degli interessi legittimi, deve ritenersi devoluta al consiglio di stato, quale giudice naturale ed ordinario degli interessi legittimi. (V 904'71, mass n 350806).*

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)