diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 904 del 30/03/1971 (Rv. 350806 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI - COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350806-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI - COMPETENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*

A seguito della sentenza n 49 del 1968, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme della legge 23 dicembre 1966, n 1147, sull'istituzione dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, cui le controversie sulle operazioni elettorali erano state devolute in primo grado, prevedendosi poi una Competenza in secondo grado del consiglio di stato, tali controversie appartengono in unico grado alla giurisdizione del consiglio di stato. (Conf 1179'69, mass n 339768).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)