Sez. 3, Sentenza n. 10021 del 15/10/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166667 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVI - POSSIBILITÀ - LIMITE - DISTINZIONE FRA NORME PROCESSUALI E SOSTANZIALI - ILLEGITTIMITÀ - GIUDIZI IN CORSO - INCIDENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA INCOSTITUZIONALITÀ.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVI - POSSIBILITÀ - LIMITE - DISTINZIONE FRA NORME PROCESSUALI E SOSTANZIALI - ILLEGITTIMITÀ - GIUDIZI IN CORSO - INCIDENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA INCOSTITUZIONALITÀ.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia invalidante - e non abrogativa - con conseguenze simili a quelle dell'annullamento; pertanto essa esplica i suoi effetti non solo per il futuro, ma, entro certi limiti, retroattivamente, nei confronti di fatti e di rapporti risalenti al periodo in cui la norma era vigente, con esclusione dei cosiddetti rapporti esauriti. Ne consegue l'Obbligo del giudice di non applicare la norma dichiarata incostituzionale, senza distinzione fra norme di diritto sostanziale e di diritto processuale, non solo nel procedimento in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ma in ogni altro giudizio in cui la norma debba o possa essere assunta a canone di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, anche se venuto in essere anteriormente alla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, della suddetta sentenza. (applicazione del principio in tema di prima analisi dei campioni idrici, di cui all'art. 15 legge 10 maggio 1976 n. 319, dichiarato incostituzionale per mancata previsione dei diritti della difesa). (V sentenza sez Unite 7 luglio 1984 Pres. Barba est. Specchio. In via di massimazione).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)